La Rete fornisce accessi preziosi alla politica, inedite possibilità individuali di espressione e di intervento politico e anche stimoli all'aggregazione e manifestazione di consensi e di dissensi. Ma non c'è partecipazione realmente democratica, rappresentativa ed efficace alla formazione delle decisioni pubbliche senza il tramite di partiti capaci di rinnovarsi o di movimenti politici organizzati, tutti comunque da vincolare all'imperativo costituzionale del "metodo democratico".

DALLO STRALCIO DEL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA GIORGIO NAPOLITANO
ROMA 22 APRILE 2013


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venerdì 12 febbraio 2010

ECCO CHI E' CORRADO DE LUCA -ESCLUSIVO - LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA SPARTACUS 1 DI CATELLO MARANO E RAFFAELLO MAGI

La posizione associativa di De Luca Corrado è emersa nel corso della trattazione degli episodi delittuosi, del Processo Spartacus 1.
De Luca Corradoe risulta essere un  soggetto legato, sul piano operativo, a Venosa Luigi – è stato anzitutto raggiunto da affermazione di responsabilità in riferimento al concorso nell’omicidio di Vincenzo De Falco  per quanto riguarda la fase degli appostamenti che hanno preceduto l’esecuzione del reato. Inoltre, la figura del De Luca è emersa, attraverso i numerosi riferimenti operati dalle fonti dichiarative, anche nel periodo che vede la ‘contrapposizione’ del Venosa al gruppo cd. vincente, posto che il De Luca avrebbe, poco dopo, abbandonato il Venosa per continuare a prestare la sua opera nel gruppo camorristico dei casalesi (anche partecipando ad agguati che avevano come obiettivo l’eliminazione del Venosa, come è stato riferito – in modo significativo- sia dal Di Bona che dal Pagano).
Su tali aspetti hanno riferito in modo sostanzialmente concorde numerosi dichiaranti che questa Corte ha ritenuto, effettivamente ‘inclusi’ nella organizzazione e dunque dotati di piena attendibilità.
In sede di requisitoria il P.M. Federico Cafiero De Raho  ha infatti indicato le fonti dichiarative ed i principali contenuti narrativi apportati da Ferrara Raffaele, Frascogna Domenico, De Simone Dario, Di Bona Franco, Pagano Giuseppe, Quadrano Giuseppe e Schiavone Carmine, nei confronti del De Luca.
Tutti i dichiaranti in questione sono concordi nell’affermare che il De Luca operava per conto dell’organizzazione, come componente delle ‘batterie armate’, alle dipendenze del Luigi Venosa, da cui riceveva regolare stipendio, e ciò sino al momento in cui decise di ‘non seguire’ il Venosa nella scelta da cui derivò il conflitto con il gruppo Schiavone-Bidognetti.
Di particolare interesse, in rapporto a tale periodo, sono gli ‘incroci narrativi’ (Pagano-Di Bona) che raffigurano il De Luca come soggetto che, anche per verificare l’effettività della scelta operata, venne incluso nei gruppi che proprio al Venosa davano la caccia.
Il fenomeno di convergenza dimostrativa sin qui descritto, dunque, porta a ritenere corretto l’inquadramento del De Luca come ‘stabile componente’ della organizzazione camorristica per cui è processo.
Ne deriva l’affermazione di responsabilità di De Luca Corrado, in riferimento al capo numero 1 del decreto di rinvio a giudizio, con condanna dello stesso, in rapporto a tale capo, valutati i criteri tutti di cui all’art.133 c.p. e ritenuta sussistente loa circostanza aggravante di cui all’art.416 bis co.4 c.p., alla pena di anni nove di reclusione. Le ulteriori statuizioni sanzionatorie verranno emesse al capitolo 9.